Con riferimento alla deducibilità in misura pari al 70% dei costi degli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta ai sensi dell'art. 164co. 1 lett. b-bis) del TUIR, l'Autore rileva che secondo la DRE Emilia-Romagna (risposta a interpello n. 909-622/2025) la forfettizzazione al 70% resta invariata anche nel caso in cui l'impresa provveda ad addebitare al dipendente, con apposita fattura mensile, la quota necessaria a sterilizzare il fringe benefit ex art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR. La percentuale di deducibilità va applicata all'intero ammontare dei costi dei veicoli ad uso promiscuo, compresa la quota di spesa imputabile al fringe benefit tassato in capo al dipendente (cfr. circ. 47/2008). L'importo non deducibile per l'impresa, pari al 30% dei costi, resterebbe, quindi, non modificabile a prescindere dalla modalità scelta con il dipendente in relazione al reddito connesso all'uso privato del veicolo.