L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 2.3.2026 n. 58, ha definito le modalità di recupero dell'imposta detraibile, assolta sui costi di transazione, da parte delle società veicolo ("SPV") nell'ambito delle operazioni di MLBO (merger leveraged buy-out). È stato riconosciuto il rimborso dell'imposta da parte dell'Erario ai sensi dell'art. 30-ter co. 1 del DPR633/72, mentre non è stato ritenuto ammissibile il ricorso all'istituto della dichiarazione IVA integrativa ex art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98. Nel caso di specie, l'Agenzia afferma che il mancato esercizio della detrazione non dipenderebbe da un errore ovvero da un'omissione, bensì da una "scelta consapevole" del soggetto passivo, così escludendo il ricorso alla dichiarazione IVA integrativa. Sussistono, invece, le condizioni oggettive per accedere all'istituto del rimborso e che non vi sia alcuna "colpevole inerzia" del soggetto passivo, il quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA "confidando nella posizione erariale" (secondo cui, prima della ris. 7/2026, l'imposta assolta sui costi di transazione per le operazioni di MLBO non poteva considerarsi detraibile, essendo la "SPV" carente di soggettività passiva).