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Partecipazione minima del 5% o di 500.000,00 Euro - criticità (circ. Assoholding 24.2.2026 n. 1)

Pubblicato il 04 marzo 2026 Sole24Ore, Eutekne

Partecipazione minima del 5% o di 500.000,00 Euro - criticità (circ. Assoholding 24.2.2026 n. 1)
La circ. Assoholding 24.2.2026 n. 24 commenta le novità che la L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha apportato al regime della participation exemption ex art. 87 del TUIR, subordinando l'esenzione ad un nuovo requisito che consiste nella detenzione del 5% del capitale della partecipata, ovvero di un valore fiscale della partecipazione almeno pari a 500.000,00 euro. Ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza previste dalla norma, si ritiene che si debbano valutare unitariamente gli investimenti che presentano la medesima natura giuridica, contabile e fiscale, costituendo le stesse "partecipazioni al capitale". Pertanto, in presenza di partecipazioni costituite da azioni/quote ordinarie e da azioni/quote dotate di diritti diversi, l'investimento potrebbe essere considerato unitariamente sia ai fini della verifica della soglia del 5%, sia ai fini della soglia del valore fiscale di 500.000 euro. 
Un ulteriore tema analizzato è quello della catena partecipativa con al suo interno una società di persone. Per tali soggetti non è previsto ex lege un organo assembleare formale che permette di determinare la presenza di un controllo di diritto ex art. 2359 co. 1 n. 1) e comma 2 c.c. Al riguardo, si richiama però l'interpretazione dello studio del Consiglio nazionale del Notariato 23.4.2020 n. 63-2020/I, secondo cui i rapporti di controllo, con alcuni adattamenti statutari, si ritengono possibili per le società di persone, anche tenuto conto della possibilità prevista dalla riforma del 2003, per una società capitali di partecipare a una società di persone.

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