Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito IVA o della domanda di rimborso, è elevato a 70.000 euro annui il limite oltre il quale non è necessaria l'apposizione del visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa dell'organo di revisione contabile), in favore dei contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (art. 19 co. 3 del D.lgs. 13/2024 e art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017).
Il beneficio derivante dal maggior limite per il visto di conformità è applicabile già per il primo anno d'imposta di adesione al concordato. Ad esempio, per il credito IVA che emerge dalla dichiarazione IVA riferita al 2025, rientrano nel beneficio sia i soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026 sia coloro che hanno aderito per il 2024-2025 (FAQ Agenzia delle Entrate 24.2.2025).
Diversamente, per i soggetti estranei al concordato preventivo biennale, a seconda del diverso livello di affidabilità ISA ottenuto, l'esonero dal visto di conformità è graduato, tra il limite di 50.000 e il predetto limite di 70.000 euro annui (con riferimento al credito IVA maturato per il 2025, si veda il provv. Agenzia delle Entrate 11.4.2025 n. 176203).