Con la risposta a interpello 4.3.2026 n. 65, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato le condizioni per fornire prova del trasporto all'estero entro 90 giorni nel caso di una cessione intracomunitaria, con trasporto a carico dell'acquirente, laddove i beni sono stati oggetto di lavorazione prima di essere spediti nell'altro Stato membro dell'Ue.
Nel caso di specie, prima dell'invio all'estero, vi è stato un lungo processo di lavorazione, tale per cui è determinante comprendere a decorrere da quale momento debba essere computato il termine di 90 giorni previsto dall'art. 7 co. 1 del D.lgs. 471/97 per fornire la prova del trasporto o spedizione dei beni in un altro Stato membro. Si applica, infatti, una sanzione pari al 50% dell'IVA, per le cessioni intracomunitarie non imponibili ex art. 41 co. 1 lett. a) del DPR 633/72 i cui beni, trasportati a cura del cessionario, non risultino pervenuti nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna. Nel caso di specie, il termine decorre dalla data di consegna della merce al trasportatore, ultimate le lavorazioni e gli assemblaggi, al fine del suo "definitivo invio" nell'altro Stato membro Ue. L'eventuale IVA applicata decorsi 30 giorni dal termine di 90 giorni può essere recuperata, mediante nota di credito o istanza di rimborso "anomalo", anche se la prova è fornita successivamente.