Con la risposta a interpello 9.3.2026 n. 71, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che i costi relativi ai servizi di telefonia e di trasmissione dati riaddebitati ai clienti nell'ambito di un servizio complesso sono interamente deducibili dal reddito d'impresa, concorrendo interamente alla formazione dei ricavi d'impresa, in presenza di un adeguato sistema analitico che consenta una corretta distinzione degli stessi rispetto a quelli ad uso promiscuo.
Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, in tal caso, le spese di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati, costituenti costi per commessa da integrare nel complesso servizio reso ai clienti, non soggiacciano alle limitazioni di deducibilità prevista dall'art. 102 co. 9 del TUIR (80%), qualora non suscettibili di uso promiscuo e direttamente afferenti ai ricavi di esercizio che concorrono alla determinazione del reddito.
Le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate valgono anche in relazione ai costi sostenuti dalle singole stabili organizzazioni.