Con la risposta a interpello n. 76/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la persona rientrata in Italia acquisendo la residenza anagrafica in una delle Regioni cui l'art. 16 co. 5-bis del DLgs. 147/2015 ricollega la detassazione nella misura del 90%, in luogo della misura ordinaria del 70%, non perde il beneficio ma fruisce dell'agevolazione in detta misura ordinaria se, successivamente, trasferisce la residenza anagrafica in una Regione diversa, non annoverata dalla norma.
In questi casi, precisa l'Agenzia, è infatti preclusa la possibilità di applicare la detassazione dei redditi nella misura rafforzata "fin dal periodo d'imposta di trasferimento in Italia"; se, per tale annualità, la persona ha fruito della maggior misura di detassazione del 90%, la differenza va regolarizzata presentando una dichiarazione integrativa, in cui indicare l'esatto imponibile e le ritenute d'imposta subite, versando la maggiore imposta e gli interessi dovuti oltre che le sanzioni di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 471/97, in misura ridotta per effetto del ravvedimento operoso.