Il Tribunale di Bari, nella sentenza n. 713/2024, in ordine all'utilizzo delle riserve in caso di perdite, ha ribadito che le esse possono essere utilizzate a copertura delle perdite secondo un preciso ordine. Si deve, infatti, partire da quelle meno vincolate (e quindi più disponibili) per passare poi a quelle più vincolate (e quindi meno disponibili). Occorre, cioè, tenere conto del grado di facilità con cui la società stessa potrebbe deliberarne la destinazione ai soci. In particolare, occorre considerare prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e da ultimo il capitale (cfr. Cass. nn. 14210/2022 e 8221/2007). Ne discende:
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da un lato, che non ricorrono i presupposti per l'azzeramento del capitale sociale quando ciò non si registrerebbe grazie all'utilizzo di riserve;
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dall'altro, che è da considerare illegittima la conseguente delibera di aumento del capitale in quanto funzionalmente collegata a un azzeramento erroneamente accertato.