L'effettuazione di attività formativa richiede una preliminare valutazione, ai fini della territorialità IVA, al fine di distinguere tra i servizi "relativi ad attività educative o affini" e i servizi di accesso a manifestazioni (es. accesso a seminari e conferenze). Tale distinzione è presente nell'art. 7-quinquies del DPR 633/72 e diversifica la rilevanza territoriale delle prestazioni, poiché:
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i servizi relativi ad attività formative hanno rilevanza nel luogo dell'evento solo se sono resi a privati (B2C), mentre se sono resi a soggetti passivi (B2B) si considerano effettuati nel luogo in cui il committente è stabilito;
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i servizi di accesso sono sempre rilevanti nel luogo di svolgimento dell'evento formativo.
L'individuazione delle due diverse categorie di servizi va operata caso per caso, sulla base delle caratteristiche concrete della prestazione eseguita (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 409/2022). Si differenziano, invece, i servizi elettronici, poiché in tal caso la prestazione è essenzialmente automatizzata e caratterizzata da un intervento umano minimo. Per le sole prestazioni B2C riconducibili ai servizi elettronici, si applica la semplificazione per cui, al di sotto della soglia di 10.000 euro annui, le prestazioni si considerano rilevanti nello Stato del prestatore.