Ai fini della cessione di azienda o di un suo ramo nella composizione negoziata, l'imprenditore può richiedere al tribunale l'autorizzazione al trasferimento, ex art. 22 co. 1 lett. d) del CCII, al fine di ottenere l'esenzione dagli effetti dell'art. 2560 co. 2 c.c. (salvo l'art. 2112 c.c.), oltre la conservazione degli effetti ex art. 24 del CCII. La lett. d) citata prevede, inoltre, per il tribunale, la possibilità di dettare le misure opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti. In caso di cessione, il Tribunale deve verificare la funzionalità degli atti rispetto alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori, nonché, ex art. 22 co. 2 lett. d) del CCII, il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente. In tal senso si pone il Trib. Torino 27.12.2025. La congruità del prezzo di cessione, inoltre, va verificata attraverso le reazioni del mercato, fermo il rispetto del principio di competitività nella selezione del cessionario. In tale contesto, una misura opportuna, ex art. 22 co. 1 lett. d) del CCII, può essere rappresentata dal deposito del prezzo su un conto vincolato del notaio rogante l'atto di cessione ex art. 1 co. 63 e ss. della L. 147/2013, essendo compatibile con l'art. 22 co. 1-bis del CCII, che stabilisce come l'attuazione del provvedimento di autorizzazione possa avvenire anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata, se previsto dal tribunale.