La domanda di rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 a cui segue il pagamento di tutte le somme o della prima rata proveniente dall'obbligato in solido ha effetto anche nei confronti degli obbligati che non hanno presentato la domanda di rottamazione. Relativamente al coobbligato che non ha aderito alla rottamazione dei ruoli, la tutela si sposta sull'azione di regresso che ha natura civilistica. La rottamazione dei ruoli, precisa la Cass. SS.UU. 15.3.2026 n. 5889, incide sul presupposto di imposta che, essendo unitario, libera tutti i debitori. Tale principio vale anche per la rottamazione ex L. 199/2025 e pregiudica fortemente la posizione dell'obbligato solidale che non ha aderito ed ha impugnato l'atto. Se le rate successive alla prima non vengono pagate questi, in sostanza, non ha più alcuna tutela giudiziale.