L'ordinanza Cass. 16.3.2026 n. 5909 conferma l'impostazione giurisprudenziale secondo la quale il credito per le imposte assolte all'estero ex art. 165 del TUIR spetta indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o dalla mancata indicazione nella dichiarazione del reddito di fonte estera, in quanto deriva dall'obbligo assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato. Ne deriva che la detrazione può essere riconosciuta in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento (in questo senso, Cass. 24205/2024 e Cass. 28801/2024). Fermo restando che l'imposta estera deve essere pagata a titolo definitivo, si precisa che il relativo credito spetta anche se non indicato nella dichiarazione del periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto ai sensi dell'art. 165 co. 4 del TUIR: la norma, infatti, non pone allo scopo alcun termine decadenziale, per cui l'unico termine da osservare sarebbe quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c. (Cass. n. 9671/2025 e Cass. n. 10642/2025). Per il caso di specie, si censura l'applicazione della procedura prevista in sede di controllo ex art. 36-ter del DPR 600/73. Pur riconoscendo che la medesima non possiede carattere meramente liquidatorio come avviene applicando l'art. 36-bis del DPR 600/73, si ritiene che l'attività di cui all'art. 36-ter non assuma natura accertativa in senso proprio, in quanto non possiede profili di tipo valutativo o interpretativo.