L'Autore osserva che mentre nel caso di scissione "tradizionale" ex art. 2506 c.c., il socio che non ha dato il proprio consenso alla scissione può esercitare il diritto di recesso tanto dalla società di persone ex art. art. 2502 c.c., quanto dalla società a responsabilità limitata ex art. 2473 c.c. (non dalla società per azioni), nel caso di scissione "mediante scorporo" ex art. 2506.1 c.c. il diritto di recesso del socio non consenziente è espressamente escluso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2506-ter c.c., anche in relazione alle società di persone e a responsabilità limitata. Gli unici casi in cui la decisione di procedere alla scissione può essere presa dall'organo amministrativo della società, in luogo dei soci, sono quelli previsti dall'art. 2505 e 2505-bis c.c., in quanto richiamati, per le scissioni, dal penultimo comma dell'art. 2506-ter c.c. Il caso di cui all'art. 2505 c.c. è quello della fusione per incorporazione di una società nella società che la possiede al 100%; quello di cui all'art. 2505-bis c.c. è il caso della fusione per incorporazione di una società nella società che, pur non possedendola al 100%, la possiede almeno al 90%. Allo stato della normativa, risulta invece dubbio che possano esservi casi di scissioni "mediante scorporo" ex art. 2506.1 c.c. per le quali sia possibile prevedere statutariamente la competenza decisionale dell'organo amministrativo.