Con l'ordinanza n. 5635/2026, la Cassazione ha stabilito che la responsabilità sanzionatoria del dottore commercialista per concorso esterno nella violazione ex art. 9 del D. Lgs. 472/97 sussiste anche se ha solo trasmesso la dichiarazione, nonostante tenutario delle scritture contabili, in quanto vi è un generale obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili e alla conformità delle stesse alla legge. La pronuncia va letta valorizzando le circostanze del caso concreto senza dimenticare i principi generali. Il professionista può essere responsabile ai fini sanzionatori solo qualora sia "direttamente" responsabile della violazione commessa: ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 472/97, le "violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave". La responsabilità del professionista rileva anche ove abbia agito in concorso con il contribuente, abbia cioè dato un apporto materiale e/o psicologico alla realizzazione dell'illecito applicandosi l'art. 9 del D. Lgs. 472/97. Sicché, in presenza di questioni complesse, il professionista risponde se ci sono i presupposti per il concorso di persone, ma solo se è presente la colpa grave.