L’Autore rileva la necessità di gestire un duplice regime fiscale per gli enti associativi che si iscriveranno nel RUNTS nel corso del 2026. Infatti, l'iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo riguardo l'acquisizione della qualifica di ETS e della eventuale qualifica specifica (ODV, APS, enti filantropici, rete associativa) ed è condizione necessaria per la fruizione dei benefici fiscali. Non è contemplata per gli enti diversi dalle ONLUS una decorrenza "retroattiva" degli effetti dell'iscrizione. Conseguentemente, per un'associazione culturale che richiede e ottiene l'iscrizione nella sezione APS del RUNTS nel corso dell'anno 2026 sarà necessario gestire una doppia fiscalità sotto il profilo reddituale: i proventi per l'attività istituzionale, svolta a titolo di corrispettivo verso i propri associati, saranno da considerare fiscalmente rilevanti ai fini IRES (regime ordinario o forfetario ex art. 145 del TUIR) fino alla data di ottenimento del provvedimento di iscrizione, potendo solo da allora applicare l'art. 85 del D. Lgs. 117/2017. Per l'attività commerciale svolta, invece, con l'iscrizione nel RUNTS saranno fruibili i regimi forfetari ex artt. 80 e 86 del D. Lgs. 117/2017.