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Rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico – Disciplina applicabile – Effetti ai fini della compilazione del Modello redditi

Pubblicato il 18 marzo 2026 Sole24Ore, Eutekne

Ai sensi dell'art. 54 co. 2 lett. b) del TUIR (inserito dall'art. 5 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 192/2024), dal 2025 non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (per la nozione di addebito analitico, si veda la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.10.2025 n. 270). Allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (art. 54-ter co. 1 del TUIR), fatti salvi i casi di insolvenza del committente o di esiguità del riaddebito (disciplinati dall'art. 54-ter co. 2 - 5 del TUIR). In deroga a tale regola generale, ai sensi dell'art. 54 co. 2-bis del TUIR (inserito dall'art. 1 co. 1 lett. c) n. 1) del DL 84/2025), i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o ncc, sostenute nel territorio dello Stato, sono imponibili se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante i sistemi previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN). Ugualmente, nei casi disciplinati dall'art. 54-ter co. 2 - 5 del TUIR, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o ncc, sostenute nel territorio dello Stato, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale o i suddetti sistemi previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 241/97 (art. 54-ter co. 5-bis del TUIR, inserito dall'art. 1 co. 1 lett. d) del DL 84/2025). Pertanto, nell'eventualità di un rimborso non analitico oppure non tracciato, il relativo importo concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e deve essere indicato nel rigo RE2 del modello REDDITI, oltre che rigo H02 dei dati contabili ISA (per i contribuenti ad essi soggetti).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. redditi 2026 Persone fisiche Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,80%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);IRPE...

Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. redditi 2026 Società di persone Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,80%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta s...

Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. redditi 2026 Società di capitali ed enti non commerciali Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, con la maggiorazione dello 0,80%, i versamenti relativi a:saldo IVA 2025 con maggi...

Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. IRAP 2026 Proroga Soggetti ISA

Versamento, con la maggiorazione dello 0,80%, IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non comme...