Ai sensi dell'art. 54 co. 2 lett. b) del TUIR (inserito dall'art. 5 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 192/2024), dal 2025 non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (per la nozione di addebito analitico, si veda la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.10.2025 n. 270). Allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (art. 54-ter co. 1 del TUIR), fatti salvi i casi di insolvenza del committente o di esiguità del riaddebito (disciplinati dall'art. 54-ter co. 2 - 5 del TUIR). In deroga a tale regola generale, ai sensi dell'art. 54 co. 2-bis del TUIR (inserito dall'art. 1 co. 1 lett. c) n. 1) del DL 84/2025), i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o ncc, sostenute nel territorio dello Stato, sono imponibili se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante i sistemi previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN). Ugualmente, nei casi disciplinati dall'art. 54-ter co. 2 - 5 del TUIR, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o ncc, sostenute nel territorio dello Stato, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale o i suddetti sistemi previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 241/97 (art. 54-ter co. 5-bis del TUIR, inserito dall'art. 1 co. 1 lett. d) del DL 84/2025). Pertanto, nell'eventualità di un rimborso non analitico oppure non tracciato, il relativo importo concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e deve essere indicato nel rigo RE2 del modello REDDITI, oltre che rigo H02 dei dati contabili ISA (per i contribuenti ad essi soggetti).