Nel quadro VC della dichiarazione IVA, gli esportatori abituali devono indicare il metodo (solare o mensile) adottato per la determinazione del plafond nell'anno di riferimento:- la circostanza che il soggetto passivo indichi, per errore, un metodo diverso da quello effettivamente utilizzato, non sembrerebbe, di per sé, incidere sulla spettanza del regime di non imponibilità IVA per gli acquisti e le importazioni, a condizione che sia possibile dimostrare la sussistenza dei relativi requisiti e la concreta applicazione del metodo differente da quello esposto nella dichiarazione;- l'errore commesso dovrebbe costituire, però, una violazione punibile con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro prevista dall'art. 8 co. 1 del D. Lgs. 471/97 per l'omessa, inesatta o incompleta indicazione nella dichiarazione IVA dei dati rilevanti per la determinazione del tributo o di ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (cfr. Cass. 4.6.2018 n. 14158; in senso contrario, però, sembra esprimersi Cass. 15.10.2019 n. 26005). Qualora abbia dimostrato la sussistenza dei requisiti sostanziali per ottenere lo status di esportatore abituale, il soggetto passivo ha diritto di effettuare acquisti in regime di non imponibilità IVA nel limite del plafond maturato nell'anno precedente, anche se avesse omesso la dichiarazione IVA per tale annualità (cfr. Cass. 24.5.2019 n. 14190 e Cass. 16.11.2025 n. 30185).