Assonime, nel documento Note e Studi n. 3/2026, esamina il contratto di revisione legale sotto diversi profili, indagandone la qualificazione giuridica ed evidenziando i margini di libertà contrattuale entro cui le parti possono operare, nel rispetto della disciplina legale inderogabile che regolamenta l’attività del revisore. Si sottolinea, in primo luogo, come la tesi preferibile, ai fini della qualificazione del contratto, sia quella che lo riconduce al contratto d’opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. Nella consapevolezza delle peculiarità del contratto di revisione, funzionale anche alla tutela di interessi di terzi, poi, le parti possono definire le modalità di esecuzione del contratto e gli aspetti organizzativi ed economici, purché le relative clausole non determinino un'ingerenza nel merito dell’attività del revisore, né pongano ostacoli al suo esercizio. Il nucleo essenziale della prestazione (che si sostanzia nel giudizio sul bilancio) e l’indipendenza del revisore, infatti, restano comunque sottratti all’autonomia contrattuale privata.