Attraverso gli emendamenti ai principi contabili nazionali rilasciati dall'Organismo italiano di contabilità lo scorso dicembre, lo standard setter ha chiarito le modalità di contabilizzazione, nel bilancio della società acquirente, dei contratti che prevedono l'acquisto di un bene e il diritto di rivendere lo stesso bene al venditore dopo un determinato periodo di tempo ad un prezzo predeterminato. In particolare, sono stati modificati i documenti OIC 13, OIC 16 e OIC 24, specificando (in modo coerente con quanto previsto dal documento OIC 34 in capo alla società venditrice) che il bene acquistato è iscritto in bilancio (tra le rimanenze, le immobilizzazioni materiali o i beni immateriali) solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l'opzione di rivendita non sarà esercitata. In caso contrario, il bene acquistato rimane iscritto nel bilancio del venditore. Gli emendamenti si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dall'1.1.2026. Tuttavia, è possibile applicare le modifiche in via anticipata ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2025 (documento OIC 13, § 67C; documento OIC 16, § 99C; documento OIC 24, § 99C).