Il trattamento IVA della cessione di impianti fotovoltaici dipende dalla qualificazione del prodotto, come bene mobile o immobile (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2013). Le cessioni di beni mobili sono operazioni imponibili, mentre quelle di beni immobili rientrano nella disciplina delle cessioni dei fabbricati strumentali per natura, ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 8-ter) del DPR 633/72, e dunque può applicarsi, a seconda delle condizioni, il regime di esenzione IVA o il regime di imponibilità. La cessione beneficia dell'aliquota IVA del 10%, secondo quanto previsto dal n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, del DPR 633/72, per gli "impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica". L'individuazione di detti impianti segue aspetti di natura tecnica, conseguenti al parere fornito in materia del Ministero dello Sviluppo economico (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2013). Ai fini dell'aliquota ridotta, l'impianto deve possedere le caratteristiche individuate dalla norma, ossia:
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la fonte di natura solare;
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il processo di conversione dell'energia solare, al fine di immagazzinare calore-energia, producendo energia termica;
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la produzione di energia elettrica per il tramite del calore (principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 15/2020).