L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 18.3.2026 n. 81, ha considerato interposto il trust statunitense nel quale il beneficiario (che intende trasferire la residenza fiscale in Italia dal 2026) detiene un notevole potere di influenza sui beni in trust, potendo limitare l'autonomia gestoria del trustee, avendo nel caso di specie la beneficiaria la possibilità di decidere della destinazione finale dei beni e dei redditi del trust "mediante la predisposizione di documenti dispositivi quali il testamento o un contratto fiduciario". Dalla constatazione della natura interposta del trust deriva che, nel periodo di imposta in cui la beneficiaria risulterà fiscalmente residente in Italia, dovrà adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, "comprensivi dei redditi del trust nonché agli obblighi di monitoraggio fiscale e di versamento dell'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)".