Nel caso in cui una PMI innovativa assuma la forma di S.r.l., occorre prestare attenzione nell'applicazione delle deroghe in ambito societario, tenuto conto che la perdita dei requisiti qualificanti comporta il passaggio da PMI S.r.l. "innovativa" a PMI S.r.l. "semplice" e la disapplicazione della disciplina di favore riconosciuta in virtù del carattere innovativo. In quest'ottica, occorre tenere conto degli strumenti finanziari partecipativi (SFP), la cui emissione è possibile per le PMI innovative per effetto dell'art. 26 co. 7 del DL 179/2012, ma è preclusa alle PMI non innovative. Laddove una PMI S.r.l. innovativa abbia emesso SFP sulla base di un'apposita previsione statutaria e, in seguito, abbia perso la qualifica di "innovativa" pur mantenendo lo status di PMI S.r.l., essa perde il fondamento legale per l'emissione di nuovi strumenti finanziari partecipativi, ma ciò non ha effetti sulla validità di quelli emessi anteriormente. Tuttavia, in assenza di disposizioni che autorizzino espressamente in una PMI S.r.l. non innovativa al mantenimento di tali strumenti, potrebbero sorgere dubbi sulla loro compatibilità con la nuova veste societaria. Per questo potrebbe essere utile prevedere, in sede di stesura dello statuto, delle clausole che regolino preventivamente le sorti degli SFP.