L'Autore riepiloga la disciplina ai fini delle imposte dirette delle raccolte fondi degli enti del Terzo settore (ETS), sulla base dei chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2026 n. 1. Viene rilevato come siano coinvolte nel test di commercialità dell'ETS nel suo complesso solo le entrate non commerciali derivanti dalle raccolte pubbliche occasionali di cui all'art. 79 co. 4 del D. Lgs. 117/2017 e quelle ottenute da attività continuative e abituali purché prive di controprestazione. Tali entrate sono non imponibili per gli ETS non commerciali. Le entrate delle raccolte fondi svolte in forma continuativa con caratteri di commercialità ai sensi del TUIR non sono considerate, in base alla formulazione dell'art. 79 co. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra le entrate commerciali nel test di commercialità dell'ETS nel suo complesso. Tali entrate originano redditi d'impresa e sono imponibili ai fini IRES per gli ETS non commerciali. Ove l'ETS fosse qualificato come ente commerciale, tutti i proventi sarebbero ricondotti in un'unica categoria reddituale come redditi d'impresa, ivi incluse le entrate delle raccolte fondi (occasionali o abituali).