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Fatturazione elettronica – Indicazione del codice identificativo dei prodotti per cui è attiva una delle commissioni uniche nazionali (Provv. Agenzia delle Entrate 18.3.2026 n. 93628)

Pubblicato il 20 marzo 2026 Sole24Ore, Eutekne

Fino al 31.12.2028 (termine così prorogato dall'art. art. 15 co. 3-ter del DL 200/2025) le fatture elettroniche relative ai prodotti della filiera agricola-alimentare, per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali (CUN) di cui all'art. 6-bis del DL 51/2015, devono riportare un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione (art. 3 co. 7-bis del DL 63/2024, introdotto dall'art. 33 della L. 182/2025). Si tratta, in particolare, di prodotti della filiera suinicola e dei settori dei conigli, delle uova e del grano duro. Il provv. Agenzia delle Entrate 18.3.2026, pubblicato il 19.3.2026, dà attuazione a tale obbligo, prevedendo che nella e fattura trasmessa via SdI sia compilato il blocco 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali", riportando:- nel campo 2.2.1.16.1 "TipoDato", la dicitura "CUN";- nel campo 2.2.1.16.2 "RiferimentoTesto", il codice identificativo del prodotto (c.d. "codice CUN") reperibile nell'elenco dei codici CUN "pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste". Alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica sono trasmessi, per il tramite di Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (B.M.T.I. S.c.p.A.), i dati, riportati nel tracciato xml della e-fattura, relativi al codice CUN del prodotto, all'unità di misura, alla quantità e al prezzo totale. La trasmissione avverrà con frequenza settimanale, in forma anonima, mediante la "Piattaforma Digitale Nazionale Dati".

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