Ai sensi dell'art. 14 co. 1 del DL 35/2005, le liberalità, in denaro o in natura, erogate da persone fisiche o da enti assoggettati all'IRES di cui all'art. 73 del TUIR, a favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate da apposito DPCM, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore. Il DPCM 8.1.2026 (pubblicato sulla G.U. 19.3.2026 n. 65) ha individuato le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali può applicarsi la deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore. Il suddetto elenco sostituisce quello del previgente DPCM 9.10.2023. La deduzione compete:
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nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogatore;
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e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui.
Va ricordato che, ai sensi degli artt. 102 co. 2 lett. h) e 104 co. 2 del D. Lgs. 117/2017, viene disposta l'abrogazione del citato art. 14 co. 1 del DL 35/2005 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.
Dunque, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, tale deduzione non trova più applicazione dall'1.1.2026. Per i soggetti IRES con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, tale disposizione cessa invece di applicarsi a partire dal nuovo periodo di imposta che inizia nel 2026 (cfr. la risposta dell'Agenzia delle Entrate resa in occasione della videoconferenza del 18.9.2025).