Per i soggetti IRES gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, anche quelli inclusi nel costo dei beni, sono deducibili ai sensi dell'art. 96 del TUIR:
-
sino a concorrenza degli interessi attivi;
-
per l'eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (c.d. "ROL").
Attualmente concorrono al calcolo del ROL le plusvalenze (iscritte nella voce A.5 del Conto economico) e le minusvalenze (iscritte nella voce B.14 dello stesso Conto economico) derivanti dalla cessione di aziende. Anche queste voci di ricavo o di costo, naturalmente, rilevano nella loro misura fiscale: pertanto, in caso di plusvalenza ripartita in cinque periodi d'imposta ex art. 86 del TUIR, rileva soltanto un quinto di quanto iscritto nella voce A.5 del Conto economico. Invece, non rileva l'eventuale plusvalenza iscritta in caso di conferimento d'azienda soggetto al regime di neutralità previsto dall'art. 176 del TUIR.