La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 19.3.2026, causa C-513/24, ha affermato che non rientrano tra le spese generali, ai fini del calcolo del pro-rata di detrazione IVA, le spese che sono sostenute per l'acquisto di beni strumentali, richiesti da una normativa nazionale per la fornitura di prestazioni sanitarie che non danno diritto a detrazione dell'imposta, anche se sono effettuate operazioni imponibili. In linea di principio, se i beni acquistati in forza dell'obbligo regolamentare sono destinati esclusivamente all'attività esente, l'imposta "a monte" dovrà essere considerata indetraibile, in via "specifica", e non potrà confluire nel novero delle spese generali ai fini del pro-rata di detraibilità. La circostanza che gli acquisti dipendano da una normativa nazionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie (esenti) non comporta, in via automatica, la qualificazione come spese generali, e la detrazione secondo il criterio del pro-rata, per il semplice fatto che il soggetto passivo esercita anche un'attività imponibile.