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Servizi supplementari riferiti a operazioni esenti – Inapplicabilità del Pro-rata (Corte di Giustizia UE 19.3.2026 Causa C-513/24)

Pubblicato il 21 marzo 2026 Sole24Ore, Eutekne

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 19.3.2026, causa C-513/24, ha affermato che non rientrano tra le spese generali, ai fini del calcolo del pro-rata di detrazione IVA, le spese che sono sostenute per l'acquisto di beni strumentali, richiesti da una normativa nazionale per la fornitura di prestazioni sanitarie che non danno diritto a detrazione dell'imposta, anche se sono effettuate operazioni imponibili. In linea di principio, se i beni acquistati in forza dell'obbligo regolamentare sono destinati esclusivamente all'attività esente, l'imposta "a monte" dovrà essere considerata indetraibile, in via "specifica", e non potrà confluire nel novero delle spese generali ai fini del pro-rata di detraibilità. La circostanza che gli acquisti dipendano da una normativa nazionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie (esenti) non comporta, in via automatica, la qualificazione come spese generali, e la detrazione secondo il criterio del pro-rata, per il semplice fatto che il soggetto passivo esercita anche un'attività imponibile.

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Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

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Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

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