La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 19.3.2026 n. 6619, ha chiarito che l'art. 1 co. 4-bis del D. Lgs. 346/90, ove sancisce che l'imposta di donazione non si applica alle liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento di immobili o aziende "qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto", configura un'esclusione da imposta e non una norma agevolativa e, pertanto, per la sua applicazione non necessita di una richiesta/dichiarazione da parte del contribuente espressa in atto.