La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 19.3.2026 n. 6616, ha escluso l'applicabilità dell'esenzione dall'imposta di donazione di cui all'art. 3 co. 4-ter del D. Lgs. 346/90, in caso di donazione ai figli del donante (in comproprietà) della nuda proprietà della quota di partecipazione al 100% di una S.r.l., avendo l'atto di donazione stabilito che:
-
in capo all'usufruttuario (donante) permanesse il diritto agli utili, nonché il diritto di volto sulle delibere relative alla distribuzione di utili;
-
il diritto di voto su tutte le altre decisioni spettasse ai nudi proprietari. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il mantenimento del diritto di voto in capo all'usufruttuario esclude che i donatari abbiano acquistato il "controllo" della società ai sensi dell'art. 1359 co. 1 n. 1 c.c. (il quale costituisce condizione per il beneficio); tenuto conto che il controllo implica il possesso della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria e che "se un soggetto non è in grado di incidere con il proprio voto sulla delibera di destinazione/ripartizione degli utili, non si configura un «controllo di diritto» ex art. 2359 c.c., perché manca una parte essenziale dei poteri riservati dell'assemblea ordinaria".