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Donazione della nuda proprietà di quote di partecipazione in società di capitali - Esenzione - Condizione del controllo - Diritto di volto sugli utili all'usufruttuario (Cass. 19.3.2026 n. 6616)

Pubblicato il 21 marzo 2026 Sole24Ore, Eutekne

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 19.3.2026 n. 6616, ha escluso l'applicabilità dell'esenzione dall'imposta di donazione di cui all'art. 3 co. 4-ter del D. Lgs. 346/90, in caso di donazione ai figli del donante (in comproprietà) della nuda proprietà della quota di partecipazione al 100% di una S.r.l., avendo l'atto di donazione stabilito che: 
  • in capo all'usufruttuario (donante) permanesse il diritto agli utili, nonché il diritto di volto sulle delibere relative alla distribuzione di utili; 
  • il diritto di voto su tutte le altre decisioni spettasse ai nudi proprietari. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il mantenimento del diritto di voto in capo all'usufruttuario esclude che i donatari abbiano acquistato il "controllo" della società ai sensi dell'art. 1359 co. 1 n. 1 c.c. (il quale costituisce condizione per il beneficio); tenuto conto che il controllo implica il possesso della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria e che "se un soggetto non è in grado di incidere con il proprio voto sulla delibera di destinazione/ripartizione degli utili, non si configura un «controllo di diritto» ex art. 2359 c.c., perché manca una parte essenziale dei poteri riservati dell'assemblea ordinaria".

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