L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 76 dell’11 marzo 2026, ha chiarito che ciò che rileva ai fini dell’accesso al regime agevolato di maggior favore della tassazione del solo 10% del reddito, è il luogo di acquisizione della residenza al momento del rientro e il suo permanere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione. Il successivo trasferimento della residenza in un’altra Regione, diversa da quelle richiamate dalla norma (comma 5-bis, art. 16, D.Lgs. n. 147/2015), preclude quindi la possibilità di applicare la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90% fin dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia.