La Corte di Cassazione, con Ordinanza n 5469 dell’11 marzo 2026, ha stabilito che lo scarso rendimento e l’eventuale disservizio aziendale che derivano dalle reiterate assenze per malattia del lavoratore, quando adibito al turno notturno, non possono legittimare il licenziamento per giustificato motivo fino al superamento del periodo di comporto in quanto il disposto dell’art. 2110 Cod. Civ. prevale sulla disciplina del licenziamento.