Con la piena entrata in vigore del Titolo X del D.lgs. 117/2017, molte associazioni non possono più fruire del regime speciale ex L. 398/91, che prevede, tra l'altro, l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi. Per effetto della riforma, infatti, possono continuare a fruire del regime le sole ASD e SSD, purché non iscritte al RUNTS. Nell'ambito del CTS, invero, l'art. 87 co. 5 prevede un'ipotesi di esonero dall'obbligo di certificazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi, ma con riferimento alle attività di interesse generale non commerciali svolte da ETS non commerciali ex art. 79 del CTS. Si pensi a un'associazione culturale ETS che intenda organizzare un evento aperto anche a non associati. Se l'attività rientra nel campo di applicazione dell'IVA, potrebbe applicarsi il suddetto esonero. Va però considerato che i test di non commercialità richiesti dal citato art. 79 (per le attività di interesse generale e per l'ETS) sono effettuati al termine del periodo d'imposta. Si pone quindi il problema di come comportarsi in corso d'anno. In caso di dubbio, un comportamento prudenziale potrebbe essere quello di emettere comunque il documento commerciale per le operazioni verso i non soci. Peraltro, ciò consentirebbe all'ente sia di assolvere l'obbligo di registrazione dei corrispettivi (che resterebbe fermo anche in presenza dell'esonero dalla certificazione), sia di tracciare le entrate per il calcolo del test di non commercialità.