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Pagamento delle somme - effetto penale

Pubblicato il 23 marzo 2026 Sole24Ore, Eutekne

Gli artt. 13 e 13-bis del D.lgs. 74/2000, in sintesi, prevedono che, ai fini penali:
  • se il pagamento delle intere somme avviene entro l'inizio del dibattimento penale di primo grado (ferma la possibile proroga dei 6 mesi concessa dal giudice penale), i delitti di omesso versamento IVA, di ritenute certificate e di indebita compensazione di crediti non spettanti non sono punibili;
  • se il pagamento delle intere somme avviene entro la fine del dibattimento penale di primo grado (ferma la possibile sospensione del processo penale per il periodo di legge), i delitti tributari in genere possono beneficiare di un’attenuante penale. Quanto esposto vale anche se il pagamento avviene a seguito di rottamazione dei ruoli, tenendo presente che, come detto, il pagamento deve avvenire nei termini indicati, che spesso sono più brevi della dilazione relativa alla rottamazione, la cui ultima rata scade nel 2035.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).