Gli artt. 13 e 13-bis del D.lgs. 74/2000, in sintesi, prevedono che, ai fini penali:
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se il pagamento delle intere somme avviene entro l'inizio del dibattimento penale di primo grado (ferma la possibile proroga dei 6 mesi concessa dal giudice penale), i delitti di omesso versamento IVA, di ritenute certificate e di indebita compensazione di crediti non spettanti non sono punibili;
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se il pagamento delle intere somme avviene entro la fine del dibattimento penale di primo grado (ferma la possibile sospensione del processo penale per il periodo di legge), i delitti tributari in genere possono beneficiare di un’attenuante penale. Quanto esposto vale anche se il pagamento avviene a seguito di rottamazione dei ruoli, tenendo presente che, come detto, il pagamento deve avvenire nei termini indicati, che spesso sono più brevi della dilazione relativa alla rottamazione, la cui ultima rata scade nel 2035.