La circ. Assonime 12.3.2026 n. 6 ha confermato l'impostazione, già suggerita in dottrina, secondo cui è possibile disapplicare le norme sull'anzianità di gruppo previste dall'art. 5 del DM 27.6.2025 per le fusioni tra la società veicolo e la società target nelle operazioni di merger leveraged buy out (MLBO). In base a tale norma, se l'operazione neutrale (fusione, scissione, conferimento) coinvolge società con anzianità di partecipazione al gruppo differente, l'avente causa acquisisce l'anzianità più recente tra quelle delle società interessate; ciò determinerebbe l'impossibilità di applicare l'esimente ex art. 177-ter del TUIR alle perdite infragruppo maturate sino al periodo d'imposta dell'acquisizione. Ad avviso di Assonime, invece, la fusione del veicolo con la target (ed eventualmente una o più sue controllate) rappresenta il fisiologico epilogo del merger leveraged buy out e non può ritenersi volta alla compensazione intersoggettiva delle perdite e delle altre componenti negative.