Il Trib. Larino 24.1.2026 ha esaminato il perimetro di applicazione della nuova disciplina sulle modifiche del piano di concordato preventivo in continuità, come previsto dal nuovo art. 118-bis del D.lgs. 14/2019 (CCII), introdotto dal decreto correttivo ter.
L'art. 118-bis nel CCII riconosce la possibilità di modificare il piano dopo l'omologazione del concordato in continuità qualora si rendano necessarie modifiche sostanziali per l'adempimento della proposta.
A differenza dell'art. 58 co. 2 del CCII per gli accordi di ristrutturazione (che fa riferimento a modifiche sostanzia li necessarie per assicurare l'esecuzione degli accordi), l'art. 118-bis considera le modifiche sostanziali rese necessarie per l'adempimento della proposta di concordato.
Le modifiche del piano immaginate dal debitore dopo l'omologazione devono essere sostanziali e dirette ad assicurare "l'adempimento della proposta": fermo il contenuto originario, muta la modalità con cui si perviene al risultato promesso ai creditori.
Se non sono rispettate le originarie condizioni previste nella proposta, invece, vi sarà inadempimento e, quindi, la risoluzione del concordato ai sensi dell'art. 119 del CCII.
Diversamente, si consentirebbe al debitore, ottenuta l'omologazione, di superare il placet del ceto creditorio ed il vaglio di convenienza economica, modificando la proposta (sul piano del mutamento della obbligazione assunta nei confronti dei creditori) per il tramite dell'art. 118-bis del CCII.