La Corte di Cassazione penale precisa - nella sentenza 23.3.2026 n. 10984 - le modalità di accertamento della responsabilità di un "amministratore di fatto" nell'ambito di una società non più operativa all'interno di un gruppo di imprese.
Per i giudici, la formale esistenza di un gruppo, con conseguente assetto giuridico predisposto per una direzione unitaria, e l'amministrazione di fatto di singole società del gruppo stesso non sono situazioni incompatibili.
Ciò non significa che la titolarità della carica di amministratore della società capogruppo implichi di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, ma che ciò non è escluso laddove l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in atti specificamente gestori ai sensi dell'art. 2639 c.c.
Peraltro, in caso di società non più operativa, i poteri di fatto devono essere commisurati non alla inesistente fase produttiva e commerciale, bensì alla gestione del patrimonio.