Se lo schema di atto è notificato negli ultimi mesi dell'anno, i termini di accertamento sono prorogati alle condizioni previste dall'art. 6-bis co. 3 della L. 212/2000.Trattasi di una proroga contemplata a favore di entrambe le parti, in modo che, in costanza dei presupposti, la pretesa possa essere archiviata o possa essere stipulato l'accertamento con adesione.
In questo lasso di tempo, si ritiene che il contribuente, su accordo con l'Agenzia delle Entrate, possa ancora fruire del ravvedimento operoso.