Si analizzano le modalità di trasferimento del credito IVA al consolidato fiscale nazionale e le modalità di apposizione del visto di conformità ai fini dell'utilizzo in compensazione del medesimo.
In particolare, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, l'apposizione del visto di conformità ex art. 35 co. 1 lett. a) del D.lgs. 241/97 riguarda:
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sia la dichiarazione annuale IVA delle società consolidate/cedenti dalle quali emerge l'eccedenza a credito IVA ceduta;
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sia la dichiarazione del consolidato fiscale nazionale, modello CNM, predisposto dalla società consolidante destinata a utilizzare in compensazione detti crediti (risposta interpello Agenzia delle Entrate 1.10.2024 n. 190).
Non è invece necessario, invece, apporre il visto di conformità sulla dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette delle società consolidate, poiché l'indicazione nel quadro GN dei crediti ceduti ha finalità riepilogativa. Si interviene anche sull'individuazione del decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 17 del D.lgs. 241/97), a decorrere dal quale l'eccedenza a credito può essere utilizzata in compensazione.
Tale termine deve essere calcolato con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA della consolidata, ove l'eccedenza a credito IVA compensabile matura. Decorso detto termine, le eccedenze a credito potranno essere utilizzate in compensazione dalla consolidante, nonostante il modello CNM non sia ancora stato presentato.