La Corte di Cassazione 20.3.2026 n. 6763 ha enunciato il principio secondo il quale: "ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, t.u.i.r., deve escludersi che costituisca sopravvenienza attiva tassabile non solo l'eccedenza dei debiti stralciati per effetto della ristrutturazione prevista dall'art. 182-bis l. fall. (oggi art. 58 CCII) rispetto alle perdite, di periodo e pregresse, calcolate nel loro valore integrale, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, ma anche, nella diversa ipotesi in cui i debiti stralciati siano pari o inferiori alle dette perdite, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, l'importo dei detti debiti, dovendo ritenersi (in tutto o in parte) assorbiti nel monte delle perdite".
A tali conclusioni si era allineata la prassi dell'amministrazione finanziaria con la Risposta ad interpello n. 183/2023che, a sua volta, richiama la risposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20.9.2018 all'interrogazione parlamentare n. 5-00047