Ai fini della predisposizione dei bilanci 2025, trova applicazione soltanto il regime derogatorio che consente di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante in base al valore di mercato (art. 1 co. 65-67 della L. 30.12.2025 n. 199).
Per contro, non trovano applicazione:
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il regime derogatorio che ha consentito di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci dal 2020 al 2024 (art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020, conv. L. 126/2020). Qualora l'imprese abbia, in passato, aderito al regime, nel bilancio 2025 occorre prestare attenzione, al ricorrere dei requisiti, alla movimentazione della riserva indisponibile costituita a fronte della sospensione e al riassorbimento della relativa fiscalità differita;
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la disciplina speciale di cui all'art. 6 del DL 23/2020 (conv. L. 40/2020), che ha consentito la sterilizzazione delle perdite di capitale emerse negli esercizi in corso al 31.12.2020, al 31.12.2021 ed al 31.12.2022. Tuttavia, in sede di approvazione del bilancio 2025 occorre adottare le misure conseguenti al termine del periodo quinquennale di sterilizzazione delle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020;
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le norme transitorie sulla continuità aziendale introdotte, in conseguenza dell'evento pandemico, dagli artt. 7 del DL23/2020 (conv. L. 40/2020) e 38-quater del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020). Pertanto, nella predisposizione dei bilanci attualmente in chiusura, occorre effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un periodo di almeno 12mesi.