Il professionista abilitato o il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF-dipendenti è obbligato a rilasciare il visto di conformità sui modelli 730 presentati dai contribuenti, aspetto che determina il "trasferimento" in capo al professionista o al CAF del controllo formale della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73.
In caso di rilascio del visto di conformità infedele sui modelli 730, l'art. 39 del D.lgs. 241/97:
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stabilisce che la violazione è punibile se vi è liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 (liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione);
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prevede il pagamento, in capo al professionista o CAF, di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
A livello sistematico vi è quindi uno stretto collegamento tra il visto di conformità sul modello 730 e il controllo formale della dichiarazione, ma a livello sanzionatorio si è creata una disparità di trattamento, in quanto:
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per effetto del D.lgs. 87/2024, a decorrere dalle violazioni commesse dall'1.9.2024, la sanzione amministrativa nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73, di cui all'art. 13 del D.lgs. 471/97, è stata ridotta dal 30% al 25%;
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l'infedeltà del visto rimane invece punita con il pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata.