Il Tribunale Ue, con la sentenza relativa alla causa T-296/25, ha chiarito che, quando il valore della merce in Dogana non è determinabile secondo il valore di transazione, per assenza o inattendibilità di una fattura dichiarata, detto valore può anche essere calcolato sulla base del prezzo dichiarato all'esportazione di una merce verso il territorio doganale dell'Unione europea, quale comunicato dalle Autorità doganali del Paese di esportazione alle autorità doganali di uno Stato membro, sulla base di un accordo internazionale.
Secondo il Tribunale Ue, a determinate condizioni, è possibile fondarsi anche su un documento rilasciato da un'Autorità extra Ue, poiché, tra l'altro:
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la presenza di un accordo internazionale rende implicita l'accettazione, quale dato "disponibile nell'Ue", delle risultanze di accertamenti effettuati nell'ambito di una mutua assistenza e cooperazione;
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il valore di export è legittimo perché, fino a prova contraria, esso è comunque un valore documentale comprovato e non può rientrare in una definizione (vietata dal sistema internazionale GATT) di "valore arbitrario o fittizio".