Secondo le Conclusioni dell'Avvocata generale presso la Corte di Giustizia UE 26.3.2026 n. C-592/24:
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il diverso regime di deducibilità degli interessi passivi a seconda che gli stessi siano pagati a società del gruppo italiane, ovvero a una stabile organizzazione della casa madre non residente, non viola la libertà di stabilimento;
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la subordinazione degli effetti del consolidato all'esercizio di una specifica opzione in termini preordinati non riveste carattere di irragionevolezza, non essendo adempimento sproporzionato. In merito alla prima questione, la causa si riferisce a una situazione in cui gli interessi erano pagati alla stabile organizzazione italiana da controllate italiane della capogruppo francese non ricomprese nel patrimonio della S.O. e quindi non ricomprese nel consolidato fiscale che aveva quale consolidante la S.O. medesima (nell'attuale contesto normativo, invece, tale condizione non è più espressamente prevista).