Secondo la sentenza della Corte di giustizia UE 5.3.2026 n. C-828/24:
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l'esenzione da ritenuta prevista dalla direttiva 2003/49/CE sui pagamenti di interessi e canoni tra imprese consociate residenti in differenti Stati dell'Unione europea deve essere concessa per un periodo anteriore rispetto alla decisione amministrativa che concede tale beneficio;
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l'esenzione compete, altresì, per il periodo che precede la presentazione, da parte del soggetto interessato, presso l’amministrazione finanziaria competente, del certificato attestante il possesso dei requisiti previsti dalla direttiva.
La decisione fa riferimento a un ordinamento (quello della Repubblica Ceca) che prevede tale meccanismo di interpello preventivo. L'Italia, nel recepire la direttiva con l'art. 26-quater del DPR 600/73, non ha previsto tale vincolo; tuttavia, la sentenza rafforza l'orientamento per cui l'esenzione può competere, se sussistono le condizioni, anche se la documentazione rilevante giunge alla società prima del pagamento degli interessi o delle royalties.