Con riferimento alle novità introdotte dal provv. Agenzia delle Entrate 31.3.2026 n. 106520 (attuativo dell'art. 167 co. 4-ter del TUIR e che sostituisce il provv. 30.4.2024 n. 213637), si segnala la diversa nozione di "opzione": mentre, infatti, l’art. 1 n. 4 del "vecchio" provvedimento definiva la stessa come facoltà di applicare un'imposta sostitutiva del 15%, "a prescindere dalla verifica del livello di tassazione effettiva estera della controllata ai fini della disciplina CFC", l'art. 1n. 5 del nuovo provvedimento qualifica l'opzione come facoltà di "adottare una modalità semplificata di calcolo della tassazione effettiva della controllata", con il versamento di un importo pari al 15% dell'utile contabile.
Inoltre, il regime degli utili distribuiti dalla controllata viene completamente rivisitato. Mentre, infatti, le previgenti disposizioni attuative evidenziavano, all'art. 6, che l'utile contabile netto assoggettato all'imposta sostitutiva era escluso dal reddito del soggetto controllante in sede di distribuzione (con conseguente esclusione del credito per le imposte pagate dalla controllata), l'art. 7 del provv. n. 106520/2026 stabilisce che l'utile distribuito ha natura di utile non privilegiato ed è quindi tassato a norma degli artt. 47 e 89 del TUIR (nel più comune caso di controllanti società di capitali, nel limite del 5% del relativo ammontare), dal che il credito per imposte estere spetta, pur se nei limiti previsti dall'art. 165 co. 10 del TUIR.