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Dlgs. attuativo della l. 21/2024 - modifiche al Codice civile – azione di responsabilità nelle procedure concorsuali

Pubblicato il 02 aprile 2026 Sole24Ore, Eutekne

Tra le molte modifiche apportate al Codice civile dal D.lgs. attuativo della delega di cui all'art. 19 della L. 21/2024 (c.d. Legge Capitali) - approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri il 27.3.2026 - appaiono di particolare rilevanza quelle in materia di procedure concorsuali.
Si modifica, in primo luogo, l'art. 2394-bis c.c., prevedendo che gli organi delle procedure concorsuali debbano instaurare l'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo della società, a pena di decadenza, entro due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.
Nel nuovo art. 2381-bis c.c., inoltre, si prevede espressamente che l'organo amministrativo non possa delegare le decisioni sull'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (ex art. 2086 co. 2 c.c.), che comprendono la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano, con la conseguente necessità di assumere tali decisioni "collegialmente". Si specifica, quindi, il contenuto dell'art. 120-bis del D.lgs. 14/2019, che affida la decisione in questione, in via esclusiva, "agli amministratori" in generale (oltre che ai liquidatori).