Tra le molte modifiche apportate al Codice civile dal D.lgs. attuativo della delega di cui all'art. 19 della L. 21/2024 (c.d. Legge Capitali) - approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri il 27.3.2026 - appaiono di particolare rilevanza quelle in materia di procedure concorsuali.
Si modifica, in primo luogo, l'art. 2394-bis c.c., prevedendo che gli organi delle procedure concorsuali debbano instaurare l'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo della società, a pena di decadenza, entro due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.
Nel nuovo art. 2381-bis c.c., inoltre, si prevede espressamente che l'organo amministrativo non possa delegare le decisioni sull'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (ex art. 2086 co. 2 c.c.), che comprendono la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano, con la conseguente necessità di assumere tali decisioni "collegialmente". Si specifica, quindi, il contenuto dell'art. 120-bis del D.lgs. 14/2019, che affida la decisione in questione, in via esclusiva, "agli amministratori" in generale (oltre che ai liquidatori).