Con la risposta a interpello 1.4.2026 n. 95, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dell'art. 11 co. 4-octies del D.lgs. 446/97, il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ed impiegato all'estero senza una stabile organizzazione è deducibile ai fini IRAP.
Infatti, ai sensi dell'art. 12 co. 1 del D.lgs. 446/97, nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive anche all'estero, la quota di valore della produzione a queste attribuibili è scomputata dalla base imponibile secondo i criteri per la ripartizione della base imponibile tra le varie Regioni. Secondo le C.M. 16.7.98 n. 188/E e 12.11.98 n. 263/E, § 2.1, l'esercizio di attività produttive all'estero sussiste solo in presenza di una stabile organizzazione. Tale impostazione discende dall'art. 12 co. 2 del DLgs. 446/97, che attrae alla base imponibile delle imprese non residenti il solo valore della produzione realizzato in Italia per mezzo di tale stabile organizzazione.