L’INPS, con la Circolare n. 39/2026, interviene in relazione al costo delle rateazioni contributive a seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 38/2026 che ha disposto, tra le varie misure, la riduzione da 6 a 2 punti percentuali della maggiorazione da applicare al TUR ai fini del calcolo degli interessi per dilazione e differimento dei versamenti contributivi.
L’Istituto evidenzia che, a decorrere dal 28 marzo 2026, l’interesse di dilazione per le regolarizzazioni rateali dei debiti contributivi e sanzioni civili si attesta al 4,15% (in sostituzione dell’8,15% applicabile fino al 27 marzo 2026) ed è dato dalla somma del vigente valore del TUR (pari al 2,15%) e della maggiorazione ora pari a 2 punti percentuali (in luogo dei precedenti 6 punti).
La nuova misura del tasso di interesse di dilazione trova applicazione con riferimento alle istanze di rateazione presentate a decorrere dal 28 marzo 2026. Restano esclusi i piani di ammortamento già emessi e notificati, che continuano a essere regolati dal precedente tasso.