Dall'1.5.2026 la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25-bis del DPR 600/73 andrà operata anche sulle provvigioni percepite:
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dalle agenzie di viaggio e turismo;
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dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
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dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
Infatti, l'art. 1 co. 142 della L. 199/2025, come modificato dall'art. 6 co. 1 del DL 38/2026, ha abrogato, a partire dall'1.5.2026, il regime di esonero da ritenuta per le citate provvigioni.
Posto che la ritenuta deve essere operata all'atto del pagamento, saranno soggette alla medesima le provvigioni pagate ai citati soggetti da tale data, anche se le provvigioni sono maturate anteriormente (cfr. quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 7/2024, § 2).