Con riferimento alle limitazioni al riporto delle perdite fiscali ex art. 172 co. 7, 7-bis e 7-ter del TUIR (come richiamati dal co. 10 dell'art. 173 del TUIR per le scissioni), mentre nel caso delle operazioni di fusione il presidio posto dalle predette norme antielusive specifiche è sempre giustificato, nel caso delle scissioni tale presidio assume un significato solo se e nella misura in cui la scissione ha luogo a favore di una società beneficiaria preesistente. Infatti, l'Autore osserva che non si applicano quando la scissione è a favore di società beneficiaria newco.
Quanto precede vale non solo per le scissioni "tradizionali" ex art. 2506 c.c., ma anche per le scissioni "mediante scorporo" ex art. 2506.1 c.c., come espressamente confermato dal disposto:
-
del co. 15-ter dell'art. 173 del TUIR, che, con riguardo alle scissioni a favore di società beneficiarie newco, esclude l'applicazione del precedente co. 10 del medesimo art. 173;
-
del co. 15-ter.1 dell'art. 173 del TUIR, che, con riguardo alle scissioni a favore di società beneficiarie preesistenti, non esclude l'applicazione del precedente co. 10 del medesimo art. 173.
Inoltre, si ritiene che gli scorpori fiscalmente neutrali, a favore di società preesistente, presuppongono l'applicazione della disciplina antielusiva specifica di cui al co. 10 dell'art. 173 del TUIR non solo quando sono attuati mediante scissione ex art. 2506.1 c.c., ma anche quando sono attuati mediante il "tradizionale" strumento giuridico del conferimento in società.